STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale
PossodopoPosso
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
Si è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione di
promozione sociale denominata:
“PossodopoPosso Associazione di Promozione Sociale” o usando l’acronimo “PossodopoPosso
A.P.S.”, d’ora in avanti denominata “associazione”.
L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e
segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure
indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e
utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione ha sede nel Comune di Firenze.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale,
senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi secondarie,
delegazioni e uffici staccati dell’Associazione in Italia o all’estero.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
Volendo esemplificare alcune finalità e modalità di svolgimento dell’attività di interesse
generale possiamo richiamare:
- l’aiuto alla scoperta dei talenti individuali e di stimolarne e incoraggiarne
l’espressione. Intendiamo come talenti le specificità che ogni essere umano
possiede. Tutte le attività proposte sono accomunate dallo stimolare la creatività
spontanea per fare emergere i propri talenti e rompere l’abitudine a pensarsi più
limitati di quanto siamo in realtà. - finalità di risvegliare in ciascuno l’intuizione e le capacità di trovare soluzioni nuove
per realizzare i propri progetti. - l’utilizzo delle tecniche teatrali e delle altre discipline artistiche è orientato a
promuovere la trasformazione evolutiva dell’individuo coltivando un atteggiamento
di non giudizio. - corsi e seminari di improvvisazione teatrale, movimento espressivo, scrittura
creativa, soul collage®, attività formative di teatro d’impresa, corsi, serate ed eventi
di discipline del benessere (campane tibetane, yoga, massaggi sonori, ecc…);
spettacoli teatrali di improvvisazione teatrale e su testo, eventi culturali,
presentazioni di libri, mostre fotografiche e pittoriche, tour guidati di interesse
artistico e culturale, cineforum.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse
da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà
successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice
del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura
non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto
dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
pubblico.
L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui
temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli
scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i
propri.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede
il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo
di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una
domanda che dovrà contenere: - l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi;
L’ammissione a socio avverrà subitamente all’atto della presentazione della domanda e del
pagamento della quota associativa e saranno iscritti nel libro degli associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti
dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di: - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente
che ha l’obbligo di rispondere entro 15 giorni; - essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di: - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni
materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione
mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al
Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno
alcun diritto sul patrimonio della stessa.
La decadenza è automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa entro 30
giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione: - l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo nel caso sia obbligatorio per legge;
- il Direttore se nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 7
(Assemblea)
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è
presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio
presidente.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati,
purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante
delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può
rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante qualsiasi mezzo e/o mediante avviso da
affiggersi nel locale ove si svolgano le attività, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e
seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data
fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il termine per l’approvazione del
bilancio di esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, presso la
sede dell’associazione o altra sede indicata nella comunicazione o in modalità online purché
sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
dell’Associazione; - individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti; - approva il bilancio di esercizio;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.
28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto
alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nel
conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
In assemblea straordinaria, per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorre in prima
convocazione, la presenza di almeno ⅔ degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti, in proprio o per delega; e in seconda convocazione occorre la presenza di
almeno ⅓ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per
delega.
Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo, in qualità di organo esecutivo dell’Associazione, opera in attuazione
delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e
dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o
per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: - eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- nominare il Direttore;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più
ampio potere al riguardo; - predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale
bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,
conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e
organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per
l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie; - indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere la decadenza e l’esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto
disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017; - proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad
associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie
dell’Associazione; - istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo
di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica
l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare
seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme
a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in
numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli
incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del
caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due
incarichi ad una sola persona.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,
almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e
all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati,
oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni
prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora,
nonché l’elenco delle materie da trattare.
Le riunioni sono convocate presso la sede dell’associazione o altra sede indicata nella
comunicazione o in modalità online, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato
che partecipa e vota, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei
componenti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal
Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le
funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o
impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza
dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione,
sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali
delle riunioni redatti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni
di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni,
nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei
presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (quattro anni) e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere riconfermato.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente
convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito
all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10
(Segretario e Tesoriere)
Il Segretario ed il Tesoriere, se previsti, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue
funzioni.
Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che
prestano attività di volontariato.
Al Tesoriere spetta il compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
ART. 11
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o
per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche
fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere
scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di controllo: - vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione; - vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento; - esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
ART. 12
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: - quote associative e contributi degli associati,
- erogazioni liberali di associati e terzi,
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi
o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione; - donazioni e lasciti testamentari,
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi,
- rendite patrimoniali,
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale,
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di
interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo
gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 180 giorni
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico
nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione
in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e
pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
ART. 17
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà
operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o
a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati.
ART. 18
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile