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Statuto

STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale
PossodopoPosso

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
Si è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’associazione di
promozione sociale denominata:
“PossodopoPosso Associazione di Promozione Sociale” o usando l’acronimo “PossodopoPosso
A.P.S.”, d’ora in avanti denominata “associazione”.
L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e
segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure
indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e
utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione ha sede nel Comune di Firenze.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale,
senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi secondarie,
delegazioni e uffici staccati dell’Associazione in Italia o all’estero.
L’associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di
una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
Volendo esemplificare alcune finalità e modalità di svolgimento dell’attività di interesse
generale possiamo richiamare:

  • l’aiuto alla scoperta dei talenti individuali e di stimolarne e incoraggiarne
    l’espressione. Intendiamo come talenti le specificità che ogni essere umano
    possiede. Tutte le attività proposte sono accomunate dallo stimolare la creatività
    spontanea per fare emergere i propri talenti e rompere l’abitudine a pensarsi più
    limitati di quanto siamo in realtà.
  • finalità di risvegliare in ciascuno l’intuizione e le capacità di trovare soluzioni nuove
    per realizzare i propri progetti.
  • l’utilizzo delle tecniche teatrali e delle altre discipline artistiche è orientato a
    promuovere la trasformazione evolutiva dell’individuo coltivando un atteggiamento
    di non giudizio.
  • corsi e seminari di improvvisazione teatrale, movimento espressivo, scrittura
    creativa, soul collage®, attività formative di teatro d’impresa, corsi, serate ed eventi
    di discipline del benessere (campane tibetane, yoga, massaggi sonori, ecc…);
    spettacoli teatrali di improvvisazione teatrale e su testo, eventi culturali,
    presentazioni di libri, mostre fotografiche e pittoriche, tour guidati di interesse
    artistico e culturale, cineforum.
    L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse
    da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo
    criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà
    successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
    L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice
    del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura
    non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto
    dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il
    pubblico.
    L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui
    temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli
    scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la
    stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i
    propri.
    L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
    discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede
    il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
    ART. 3
    (Ammissione e numero degli associati)
    Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo
    stabilito dalla Legge.
    Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo
    di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività
    dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
    Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una
    domanda che dovrà contenere:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale
    nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
    eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
    associativi;
    L’ammissione a socio avverrà subitamente all’atto della presentazione della domanda e del
    pagamento della quota associativa e saranno iscritti nel libro degli associati.
    Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti
    dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
    criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
    ART. 4
    (Diritti e obblighi degli associati)
    Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente
    che ha l’obbligo di rispondere entro 15 giorni;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
    consultare i libri associativi;
    Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
    annualmente stabiliti dall’Assemblea;
    ART. 5
    (Perdita della qualifica di associato)
    La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione, decadenza.
    L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
    Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni
    materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione
    mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le
    giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata
    adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
    L’associato può sempre recedere dall’associazione.
    Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al
    Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare
    adeguatamente all’associato.
    La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
    I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
    Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e
    trasmissibili.
    Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno
    alcun diritto sul patrimonio della stessa.
    La decadenza è automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa entro 30
    giorni dall’inizio dell’esercizio sociale.
    ART. 6
    (Organi)
    Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo nel caso sia obbligatorio per legge;
  • il Direttore se nominato dal Consiglio Direttivo.
    ART. 7
    (Assemblea)
    L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è
    presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio
    presidente.
    Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, nel libro degli associati,
    purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
    Ciascun associato ha un voto.
    Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante
    delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può
    rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
    La convocazione dell’Assemblea avviene mediante qualsiasi mezzo e/o mediante avviso da
    affiggersi nel locale ove si svolgano le attività, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e
    seconda convocazione e l’ordine del giorno, comunicata almeno 10 giorni prima della data
    fissata per l’Assemblea.
    L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il termine per l’approvazione del
    bilancio di esercizio, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, presso la
    sede dell’associazione o altra sede indicata nella comunicazione o in modalità online purché
    sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
    L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata
    almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla
    convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
    tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
    Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
    diritto di intervento all’Assemblea.
    L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali
    dell’Associazione;
  • individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
    incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art.
    28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto
    alla sua competenza.
    L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
    almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione
    qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
    L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
    e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Nel
    conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
    In assemblea straordinaria, per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto, occorre in prima
    convocazione, la presenza di almeno ⅔ degli associati e il voto favorevole della maggioranza
    dei presenti, in proprio o per delega; e in seconda convocazione occorre la presenza di
    almeno ⅓ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per
    delega.
    Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell’associazione e la
    devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
    ART. 8
    (Consiglio Direttivo)
    Il Consiglio Direttivo, in qualità di organo esecutivo dell’Associazione, opera in attuazione
    delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e
    dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o
    per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • nominare il Direttore;
  • eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
  • assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  • amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più
    ampio potere al riguardo;
  • predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale
    bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che,
    conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e
    organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per
    l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  • indire adunanze, convegni, ecc.;
  • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
  • deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  • decidere la decadenza e l’esclusione degli associati;
  • deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
    prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto
    disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad
    associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie
    dell’Associazione;
  • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
    Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo
    di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
    La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica
    l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
    Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
    nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare
    seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme
    a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in
    numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
    Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli
    incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del
    caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due
    incarichi ad una sola persona.
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,
    almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e
    all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati,
    oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
    La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni
    prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora,
    nonché l’elenco delle materie da trattare.
    Le riunioni sono convocate presso la sede dell’associazione o altra sede indicata nella
    comunicazione o in modalità online, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato
    che partecipa e vota, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei
    componenti.
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal
    Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le
    funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o
    impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
    Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza
    dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della
    maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione,
    sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali
    delle riunioni redatti.
    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni
    di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
    del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    ART. 9
    (Presidente)
    Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni,
    nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei
    presenti.
    Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (quattro anni) e cessa per scadenza
    del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
    dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Può essere riconfermato.
    Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente
    convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
    Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria
    amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito
    all’attività compiuta.
    Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
    impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
    Art. 10
    (Segretario e Tesoriere)
    Il Segretario ed il Tesoriere, se previsti, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue
    funzioni.
    Al Segretario compete:
    a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che
    prestano attività di volontariato.
    Al Tesoriere spetta il compito di:
    a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
    b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
    ART. 11
    (Organo di controllo)
    L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o
    per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
    Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche
    fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere
    scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
    L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
    amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
    concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
    utilità sociale.
    Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di
    ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento
    delle operazioni sociali o su determinati affari.
    Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs.
    n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
    ART. 12
    (Patrimonio)
    Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre
    entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
    dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    ART. 13
    (Divieto di distribuzione degli utili)
    L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione,
    fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
    amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
    ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    ART. 14
    (Risorse economiche)
    L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
    svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
  • quote associative e contributi degli associati,
  • erogazioni liberali di associati e terzi,
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi
    o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  • donazioni e lasciti testamentari,
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi,
  • rendite patrimoniali,
  • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale,
  • proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di
    interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore,
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi
    dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
    È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
    riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
    componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
    scioglimento individuale del rapporto associativo.
    ART. 15
    (Bilancio di esercizio)
    L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo
    gennaio di ogni anno.
    Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 180 giorni
    dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico
    nazionale del terzo settore.
    L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
    diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione
    in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
    ART. 16
    (Bilancio sociale e informativa sociale)
    Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
    L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli
    eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
    degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
    Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui
    L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e
    pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale
    ART. 17
    (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
    In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
    positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà
    operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o
    a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
    L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
    associati.
    ART. 18
    (Rinvio)
    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti
    interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
    Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile